Alla luce del fatto che per contrastare le più gravi condotte in violazione al C.d.S. si è assistito negli anni ad un progressivo inasprimento delle sanzioni, ritengo di interesse per colleghi o semplici lettori segnalare una recente vicenda alla quale ho prestato il patrocinio.
In oggetto vi è un provvedimento del Prefetto di Forlì Cesena di revoca della patente di guida per l’essersi reso il cliente responsabile di un sinistro in corrispondenza del quale venne accertato un tasso alcolemico prossimo a 2 g/L.
Per la precisione il cliente si è rivolto allo studio dopo aver scontato un anno di sospensione cautelare della patente ed aver depenalizzato la condotta chiedendo ed effettuando correttamente la messa in prova ai servizi sociali.
Conclusosi il procedimento penale il prefetto, con un ordinanza del 24/03/2022, dispone la consegna della patente, e, tenuto conto del fatto che era già stato scontato un periodo di sospensione di due anni antecedente al provvedimento di revoca, dispone che la restituzione della patente possa essere sostenuta in seguito ad un nuovo esame di idoneità decorso un anno dalla notifica dell’ordinanza.
Il cliente erroneamente credeva che i due anni di sospensione cautelare fossero esaustivi come sanzione non sufficientemente edotto dal precedente difensore circa la provvisorietà del provvedimenti di sospensione oppure più probabilmente per non aver ben compreso che sitrattava di un provvedimento cautelare e pertanto provvisorio.
Questa difesa ha cosi impugnato l’ordinanza nel tentativo di rimettere in discussione il corretto funzionamento dell’etilometro posto che l’assistito afferma di aver assunto una modesta quantità di vino e circa un ora prima dal sinistro.
Il giudice di pace di Forlì, con un provvedimento provvisorio, sospende l’ordinanza di revoca della patente tuttavia all’esito della fase istruttoria conferma l’ordinanza che stabiliva un ulteriore anno di dilazione del termine per poter sostenere esame per una nuova patente di guida.
L’anno di ulteriore sospensione sarebbe terminato il 31/03/2023 per cui nel restituire la patente per mancato accoglimento del ricorso in data 14/01/2023 il cliente riteneva di essere ormai a breve distanza di tempo per poter risostenere l’esame.
Viene tuttavia notificata nuova ordinanza dalla prefettura con la quale si dilaziona il termine di sospensione per ulteriori 10 mesi e 20 giorni in ragione del fatto che precedentemente il ricorso il cliente era stato rimesso provvisoriamente nel possesso della patente dal giudice di pace.
Questa difesa impugna senza indugio la nuova ordinanza chiedendo che il termine moratorio per poter conseguire una nuova patente rimanesse quello prefissato dalla precedente ordinanza la quale testualmente disponeva che il cliente “potrà conseguire una nuova patente di guida dopo un anno [pari alla differenza fra i tre anni stabiliti dall’articolo 219 c.3 ter C.d.S. e due anni già scontati] a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”.
Nel ricorso viene evidenziato come la nuova ordinanza fosse in contrasto con la sentenza del giudice di pace di Forlì numero 861/2022 la quale nel respingere il ricorso aveva integralmente confermato l’ordinanza del 24 03 22 contenente il termine dilatorio di un anno.
Si in particolare metteva in evidenza i tre anni previsti dal C.d.S. quale termine dilatorio dal passaggio in giudicato della sentenza penale prima di poter sostenere nuovamente l’esame non siano indicati come tre anni di effettiva sospensione della patente.
Il Giudice di Pace con sentenza 303/2023 accoglie il ricorso annullando la nuova ordinanza stabilendo per tanto il pieno vigore della precedente e conseguentemente la possibilità a partire dal 31/03/2023 di sostenere l’esame.