Il Tribunale di Forlì con recente pronuncia del 20/05/24 ha accolto l’istanza di nomina di curatore speciale in favore di minore di età per lo svolgimento degli incombenti di legge volti all’accettazione di eredità con beneficio d’inventario.
Questo, nonostante la minore, chiamata a succedere unitamente alla sorella maggiorenne in seguito alla morte del padre, abbia una madre non decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Come si è resa possibile la nomina di un curatore speciale in luogo della madre che ha la legale rappresentanza della figlia?
Si è dimostrato il prolungato disinteresse della madre sin dalla nascita con riferimento all’accudimento della figlia minore, l’inadeguatezza della figura materna a prescindere dal fatto che, allo stato, non vi sia un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ne abbia statuito la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La madre, costituendosi, ha dato una sua ” generica disponibilità” di farsi carico delle incombenze di Legge, ma ciò è apparso più un atteggiamento “di facciata”. Recita infatti il decreto di nomina del curatore speciale pronunciato ex art. 321 c.c.: “la condotta della stessa, tenuta nel corso degli anni, risulta essere inequivocabilmente espressiva di un profondo disinteresse nei confronti della minore, con conseguente impossibilità, allo stato, di riporre affidamento nella medesima in ordine all’effettivo compimento degli atti che a stretto giro si renderanno necessari nell’interesse della minore. Deve dunque ritenersi che ricorrano nella fattispecie i presupposti per la nomina di un curatore speciale della minore ai sensi dell’art. 321 c.c., configurandosi una situazione nella quale il genitore titolare della responsabilità genitoriale “non voglia” compiere uno o più atti nell’interesse del figlio; invero, in relazione alla madre, una volontà concreta ed effettiva di esercitare la responsabilità genitoriale (nel caso di specie sotto il profilo dell’esercizio della rappresentanza legale della minore nel compimento di atti a contenuto patrimoniale) non può certo essere desunta dalla mera (ed immotivata) disponibilità in tal senso da ultimo genericamente manifestata dalla medesima, a fronte di un atteggiamento di costante “latitanza” protrattosi per un decennio.
Poiché le attività che il nominato curatore speciale è tenuto a svolgere nel rispetto di tempi brevi previsti dalla Legge, ossia entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario avvenuta il 03.05.2024, il Tribunale ha dichiarato l’immediata esecutività del decreto ex art. 741, co 2°, c.p.c.