PRODOTTI FINANZIARI AD ELEVATO RISCHIO- COLLOCAMENTO PRIVO DI ADEGUATA INFORMATIVA- CONDANNA DELLA BANCA INTERMEDIARIA

PRODOTTI FINANZIARI AD ELEVATO RISCHIO- COLLOCAMENTO PRIVO DI ADEGUATA INFORMATIVA- CONDANNA DELLA BANCA INTERMEDIARIA

Si consolida in favore degli investitori danneggiati da collocamento di prodotti finanziari particolarmente rischiosi, la giurisprudenza che condanna gli Istituti intermediari a risarcire il danno subito.

Con la sentenza n.412/2024, pubblicata il 26/04/2024, il Giudice di Pace di Forlì ha accolto la richiesta di risarcimento danni promossa da quattro co-eredi che nel portafoglio titoli del de cuius avevano “trovato in eredità” un prodotto finanziario il cui valore era letteralmente azzerato da vicende che avevano al tempo interessato la banca collocatrice.

Dalla pronuncia, che è in linea con precedenti sentenze del tribunale di Forlì e precisamente le sentenze n. 236-287-288/2022 e la sentenza del 29.03.2023, ottengono conferma alcuni importanti principi a tutela degli “sventurati” investitori incoraggiati, o quanto meno non disincentivati, a collocare parte dei loro risparmi in prodotti ad altro rischio.

In primis interessante è la pronuncia in relazione al decorso della prescrizione decennale: il Dies A Quo non viene individuato nella data di acquisto delle azioni illiquide ma nella data di azzeramento del valore a seguito della sospensione della possibilità di negoziare il Titolo.

Altro aspetto estremamente interessante riguarda la concreta attuazione dell’obbligo da parte dell’intermediario di assolvere all’obbligo di ottenere un consenso informato. Per assolvere a questo obbligo non è sufficiente che venga assolto il cosidetto c.d. obbligo di adeguata verifica.

Non è sufficiente la raccolta di dati del cliente e individuare la propensione al rischio per rendere valido ed efficace tale consenso per tutte le operazioni finanziarie che successivamente risultino compatibili con tale profilo.

In altri termini, vero è che l’attività informativa di cui è gravato l’intermediato viene spesa nel periodo che precede il conferimento dell’ordine (inteso come negozio avente ad oggetto il singolo servizio di investimento ); ciò non basta per escludere la responsabilità per inadempimento dell’intermediario e la risoluzione dell’ “ordine”, ove tale soggetto abbia dato corso all’acquisto del prodotto finanziario senza fornire all’investitore convenienti ragguagli su di esso.

Come ha precisato la Suprema Corte gli “obblighi informativi” devono essere adempiuti in vista dell’operazione da compiere e si esauriscono con essa ( Cass. 27.08.2020 17949; Cass, 24.04.2018 10112). L’articolo 28 comma 2 del Reg. Consob n.11522/1998 chiarisce che, ricevuto l’ordine, l’intermediario non possa limitarsi ad eseguirlo ove il cliente non sia stato in precedenza puntualmente istruito sui termini dell’operazione da compiersi. In altri termini anche in fase di esecuzione dell’ordine l’investitore deve poter essere realmente consapevole di ogni aspetto dell’investimento….

Si aggiunga che, nel caso di specie, risulta anche violato l’art. 34 Reg. Consob 16190/2007, secondo cui “Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fomite ai sensi degli articoli da 29 a 32, tenuto conto che non risulta che la banca abbia provveduto ad una corretta informativa nel corso del rapporto in merito al deterioramento della situazione patrimoniale dell’emittente ed alle connesse difficoltà di negoziazione delle proprie azioni così impedendo al cliente di procedere, nel caso e per tempo, al disinvestimento precauzionale dei titoli detenuti.

Il Giudice di Pace di Forlì, nella parte motiva della sentenza evidenzia, in particolare, come l’intermediario abbia omesso di fornire informazioni adeguate al cliente in ordine alla tipologia dei titoli compravenduti. Il giudice rileva che analizzando l’ordinativo di acquisto sottoscritto dal cliente e la relativa nota informativa, si evince che tali documenti sono privi di qualunque collegamento allo specifico investimento.

Infatti, non sono indicate le caratteristiche dello strumento finanziario, le limitazioni allo smobilizzo, nonché i rischi collegati alla riduzione e/o all’azzeramento del valore di realizzo di un titolo c.d “illiquido”. Quando un prodotto debba considerarsi illiquido lo specifica la comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 : “Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita…. omissis…”.

Nel caso in esame è omessa l’indicazione di valore di smobilizzo ed è assente il confronto con altri strumenti finanziari di tipo “liquido” che avrebbe consentito al cliente una valutazione più idonea in un ottica più comparativa. In altri termini al momento della sottoscrizione dell’ordine il cliente non è stato posto nelle condizioni di riflettere in ordine ai rischi connessi allo investimento.

La sentenza conclude affermando che da tutti tali elementi e considerazioni possa ritenersi acquisita la prova in ordine alla violazione da parte della convenuta degli obblighi di informazione attiva su di essa gravanti con conseguente acquisita prova della sussistenza del netto di causalità fra tale condotta ed il danno subito tra gli attori ( ex multis Cass. Civ. 19322/2023): risarcibile pertanto il danno ai sensi dell’Art. 1218 c.c.