Quando è interesse del minore, dell’interdetto o dell’amministrato rinunciare all’eredità

Quando è interesse del minore, dell’interdetto o dell’amministrato rinunciare all’eredità

Generalmente la legge (art. 471 c.c.) prevede l’obbligo per gli incapaci di accettare l’eredità con beneficio di inventario al fine di garantire l’integrità del loro patrimonio. In tal modo l’erede non è sottoposto al rischio di dover ricorrere al proprio patrimonio personale per soddisfare i creditori del de cuius e questi ultimi potranno trovare soddisfazione per i propri crediti unicamente ricorrendo all’attivo ereditario. In altri termini: l’asse ereditario rimane distinto dal patrimonio dell’erede.

In alcune ipotesi, essendo palese il valore negativo dell’eredità, risulta assai più conveniente richiedere al Giudice tutelare, ai sensi dell’art. 519 c.c., l’autorizzazione alla rinuncia all’eredità.

Attraverso questa procedura si evitano i costi ben maggiori di quelli necessari alla rinuncia ed incombenti complessi caratterizzanti l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

La domanda al Tribunale al fine di ottenere un’autorizzazione alla rinuncia all’eredità cui è chiamato un minore, un interdetto o un soggetto sottoposto ad A.S. si propone con ricorso da parte del genitore o del tutore nel quale vengono indicati i motivi a sostegno della richiesta e nel quale vengono allegati i documenti a prova della condizione di erede del minore, interdetto o amministrato, ed il rapporto sussistente tra questi ultimi e chi presenta il ricorso.

Si documenta, quindi, una situazione debitoria del de cuius da cui risulti palesemente negativo l’asse ereditario perciò non leso l’interesse del minore o dell’interdetto da una rinuncia.

Il fine unico sottostante alla richiesta di autorizzazione alla rinuncia deve essere la tutela della necessità e dell’utilità del minore o interdetto ed il Giudice tutelare, nell’ambito della propria discrezionalità, deciderà se autorizzare o meno. Sicuramente è più difficile che ciò avvenga in presenza di beni ereditari ed, in tali casi, si dovrà procedere all’accettazione con beneficio di inventario.

Un caso concreto del quale si è occupato questo Studio riguarda la richiesta al Giudice tutelare competente presso il Tribunale di Forlì di autorizzare la rinuncia all’eredità di un minore ad opera del padre dello stesso. Il suddetto Tribunale si è pronunciato favorevolmente nell’ottobre del 2019 avuto riguardo della documentazione depositata attestante la presenza di numerose situazioni debitorie in capo alla madre alla cui eredità era chiamato e l’assenza di immobili nell’asse ereditario.

Avv. Valerio Moscatelli