NON C’E’ AUTOMATISMO FRA NUOVA STABILE CONVIVENZA E PERDITA ASSEGNO DIVORZILE

NON C’E’ AUTOMATISMO FRA NUOVA STABILE CONVIVENZA E PERDITA ASSEGNO DIVORZILE

La legge, precisamente il penultimo comma dell’art. 5 L.D., dispone che il diritto all’assegno venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze.

Una nuova stabile convivenza determina lo stesso effetto ablativo dell’assegno?

L’argomento riveste notevole rilevanza sia sociale che giuridica tanto da aver spinto la Suprema Corte a pronunciarsi a Sezioni Unite con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198

Con questa importante pronuncia la Suprema Corte ha per l’ennesima volta posto in evidenza come l’assegno divorzile abbia una duplice valenza: assistenziale e compensativa e, conseguentemente, l’instaurazione della convivenza non comporti l’automatica perdita del diritto all’assegno. Con una nuova relazione affettiva che sfoci nella stabile convivenza, viene meno la prima – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente»   non la seconda. La funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge nel corso del matrimonio poi sfociato in divorzio. Ne consegue che se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia in un matrimonio “di lunga durata”, è ingiusto che perda qualsiasi diritto di natura compensativa per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.

Ovviamente questo non significa che l’instaurazione di una nuova stabile convivenza non influisca in alcun modo sul diritto all’assegno divorzile tanto in termini di an che sul quantum. Se per la breve durata del precedente matrimonio era stato riconosciuto al coniuge economicamente più debole in funzione “assistenziale” verrà meno mentre se l’assegno aveva natura “composita” potrà essere soggetto a revisione con verosimile riduzione. Insomma la creazione di una nuova famiglia può incidere sul riconoscimento del diritto all’assegno, sulla sua revisione e quantificazione, ma non ne determina la perdita automatica ed integrale.