Polizza assicurativa spese legali: spetta all’assicurato la scelta del professionista

Polizza assicurativa spese legali: spetta all’assicurato la scelta del professionista

Sempre più diffusa ed a costi contenuti l’offerta di polizze assicurative per la copertura delle spese legali, specie come servizio accessorio a polizze per responsabilità civile.

Solitamente tuttavia la compagnia inserisce nel contratto di assicurazione una clausola che attribuisce alla compagnia stessa la facoltà, o meglio, il diritto di scelta del professionista per l’ipotesi di vertenza.

Posto che la scelta dell’avvocato attraverso il quale l’assicurato svolgerà la propria difesa è palesemente una scelta “intuitu personae”, si verifica frequentemente una situazione di attrito fra assicurato e compagnia assicuratrice in ordine alla individuazione del legale cui affidare la difesa con refusione delle spese da parte della compagnia.

Le compagnie assicuratrici, per il caso di scelta del legale da parte dell’assicurato, rifiutano di onorare i relativi compensi anche nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia prontamente e preventivamente comunicato il nome del professionista.

Alla luce di quanto sopra è insorto più volte un vero e proprio contenzioso tra assicurato e compagnia assicuratrice, in merito al quale sono a segnalare una recente ed importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione SEZ. CIV. III, la quale, in data 24 marzo 2022, ha statuito che è nulla la clausola che escluda il pagamento delle spese processuali sostenute dall’assicurato, per contrastare la domanda del danneggiato, nel caso in cui non si sia avvalso di legali o periti designati dall’assicurazione.

La Corte di cassazione, infatti con la sentenza n. 21220/2022, ha respinto in radice la tesi sostenuta dall’assicurazione ed accolta dai giudici di merito secondo cui una tale clausola, che deroga alla regola generale prevista dall’articolo 1917 del Codice civile, sarebbe frutto della libertà contrattuale espressa con l’accordo delle parti.

La Cassazione accoglie le doglianze dell’assicurato-ricorrente, il quale contestava che il diritto alla rifusione delle spese da lui sostenute in qualità di convenuto dal danneggiato, fosse limitato a quelle che ottenevano il placet dell’assicurazione poiché essa pretendeva di vincolare gli incarichi difensivi ai professionisti da essa individuati.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione rinvia alla Corte di appello di Milano, indicando alla stessa che dovrà pronunciarsi nel merito in applicazione del seguente principio di diritto la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicurazione, è una clausola che deroga in pejus all’articolo 1917 terzo comma C.c. e di conseguenza è nulla ai sensi dell’articolo 1932 C.c.”.

Concludo suggerendo a chi abbia avuto la pazienza di leggere integralmente questa mia breve dissertazione sul punto, di negoziare preventivamente il contenuto della clausola avente ad oggetto l’individuazione dei professionisti che l’assicurazione sarà disposta a retribuire in caso di attivazione della polizza: Se si consoliderà questo orientamento della Cassazione difficile pensare all’imposizione di uno specifico studio legale da parte della compagnia e dubbi vi potrebbero essere circa la validità di una clausola con cui la compagnia consenta la scelta nell’ambito di una “rosa” di professionisti. La scelta del legale dovrà essere libera. Può invece essere limitato il quantum che l’assicurazione si impegna a rimborsare: L’assicurato pertanto, nella sua libera facoltà di scelta del professionista, dovrà contrattualizzare il compenso con questo ultimo tenendo conto del tetto di copertura da parte dell’assicurazione e valutare se affidare l’incarico a professionista non disposto a contenere i compensi entro il tetto di copertura stabilito in polizza dovendo poi pagare di tasca propria il compenso differenziale.